FRANCESCO
COSTITUZIONE APOSTOLICA
IN ECCLESIARUM COMMUNIONE
CIRCA L’ORDINAMENTO
DEL VICARIATO DI ROMA
Proemio
1. Nella comunione delle Chiese, alla Chiesa di Roma è affidata la particolare responsabilità di accogliere la fede e la carità di Cristo trasmesse dagli Apostoli e di testimoniarle in modo esemplare. È quindi primaria preoccupazione del suo Vescovo provvedere a quanto è necessario perché questa Chiesa corrisponda a ciò che le dice lo Spirito del Signore Gesù Cristo (cfr Ap 3,22).
Congiunto agli altri Vescovi nella comune successione apostolica [1], il Vescovo di Roma, successore di Pietro e, in quanto tale, «perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli» [2], esercita il proprio ministero anzitutto garantendo che il popolo di Dio nella Diocesi a lui affidata sia confermato nella fede e nella carità (cfr Lc 22,32). In questo modo egli per primo onora il principio secondo il quale ciascun vescovo, reggendo bene una porzione della Chiesa universale, contribuisce «efficacemente al bene di tutto il corpo mistico, che è anche il corpo delle chiese» [3].
2. La Chiesa è posta nel mondo come “samaritana” (cfr Lc 10,25-37) [4], come sacramento di salvezza [5], in intima solidarietà con la storia delle donne e degli uomini che vivono in questo mondo [6], nell’attesa del suo compimento in Cristo. Mentre ricordiamo i sessant’anni dall’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II, sentiamo con particolare urgenza la chiamata alla conversione missionaria di tutta la Chiesa, accompagnata da una più viva consapevolezza della sua dimensione costitutivamente sinodale [7].
Per rianimare la missione, nel primato della carità e nell’annuncio della misericordia divina, vanno sostenute e promosse, in sinergia, la collegialità episcopale e l’attiva partecipazione del popolo dei battezzati.
In questo orizzonte si colloca l’impegno per la riorganizzazione del Vicariato, l’organismo che a Roma svolge la funzione di Curia diocesana [8], riprendendo e proseguendo l’opera compiuta dai miei predecessori, San Paolo VI e San Giovanni Paolo II, con le costituzioni apostoliche Vicariae potestatis (1977) ed Ecclesia in Urbe (1998), e da quanti hanno generosamente contribuito ad adempierle nella cura pastorale. Anche il Vicariato di Roma – come altre strutture direttamente collegate al ministero petrino: la Curia Romana, il Sinodo dei Vescovi – è chiamato a diventare sempre più «un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione» [9], a servizio di una Chiesa che si riconosce di fronte a tutti, anche a chi vive nell’indifferenza religiosa, come «comunità evangelizzatrice [che] si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo» [10].
Se ogni chiesa locale è, «ciascuna nel proprio territorio, il popolo nuovo chiamato da Dio nello Spirito Santo» [11], desidero che quella di Roma, affidata al mio servizio episcopale, possa risplendere come esempio della comunione di fede e di carità, pienamente coinvolta nella missione dell’annuncio del Regno di Dio, custode della speranza divina di accogliere tutti nella sua salvezza (cfr Is 25, 6 ss.). Valga per Roma quello che san Gregorio Magno scrisse di sé al Patriarca Eulogio di Alessandria: «non ricerco la mia grandezza con le parole, ma con la mia condotta […] Scompaiano le parole che gonfiano la vanità e ledono la carità» [12].
3. Siamo in un tempo di rinnovamento nel quale bisogna operare insieme, come popolo di battezzati, vincendo la «tentazione pelagiana» che tutto riduce all’ennesimo piano «per cambiare strutture, ma radicandosi in Cristo e lasciandosi condurre dallo Spirito» [13]. Sogno una trasformazione missionaria che coinvolga integralmente le persone e le comunità, senza nascondersi o cercare conforto nell’astrattezza delle idee [14]. Si tratta, dunque, di «porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno» [15].
4. Consapevole di avere sempre bisogno di convertirsi, non presumendo di essere migliore delle altre, è nella natura spirituale, pastorale e canonica della diocesi di Roma rappresentare in sé la missione di esemplarità in costante tensione verso il regno di Dio. Se nella Chiesa si riflette la luce che è Cristo (cfr Gv 8,12) [16] – i Padri hanno parlato, a questo proposito, del “mistero della luna” – possiamo pensare alla Chiesa di Roma come a quella nella quale si riflette, con una singolare luminosità, il volto della Chiesa universale, popolo santo che ha il compito di essere testimone credibile dell’amore di Dio, riconoscendo e aiutando a vedere in particolare nei poveri e nei sofferenti l’immagine di Cristo povero e sofferente [17]. Nel nostro tempo la capacità della Chiesa di riflettere la luce divina è stata messa duramente alla prova: non vengono meno però né il desiderio profondo di questa luce né la disponibilità della Chiesa ad accoglierla e condividerla.
La Chiesa perde la sua credibilità quando viene riempita da ciò che non è essenziale alla sua missione o, peggio, quando i suoi membri, talvolta anche coloro che sono investiti di autorità ministeriale, sono motivo di scandalo con i loro comportamenti infedeli al Vangelo. Questo non è un problema solo per la Chiesa: lo è anche per coloro che la Chiesa, popolo di Dio, è chiamata a servire con l’annuncio del Vangelo e la testimonianza della carità. Solo nella totale donazione di sé a Cristo per un servizio alla salvezza del mondo la Chiesa rinnova la sua fedeltà perché, come insegna Sant’Ambrogio, «tutto quel che si è svuotato riacquista pienezza» [18].
5. Per comprendere l’identità della Chiesa, anche della Chiesa di Roma, è necessario riconoscere la sua “trama sacramentaria”, cioè il suo essere riferita ad altro da sé. Si vigila così sulla “tentazione sostitutiva”: la tentazione di fare da soli, come se il Signore, ascendendo al cielo, avesse lasciato un vuoto da riempire con le nostre iniziative [19]. Superando la tentazione di sostituire alla luce di Cristo e alla voce dello Spirito luci e ispirazioni mondane e clericali, siamo ricondotti alla missione del popolo dei battezzati, chiamato a essere «segno e strumento» credibile «dell’intima unione con Dio e dell’unità del genere umano» [20].
A Roma, come nelle altre Chiese particolari, bisogna continuare ad ascoltare la voce dello Spirito Santo che si manifesta anche oltre i confini dell’appartenenza ecclesiale e religiosa, curando uno stile sinceramente ospitale, animati dalla spinta di chi esce a cercare i tanti esiliati dalla Chiesa, gli invisibili e i senza parola della società (cfr Mt 22,9) [21]. Torniamo così alla lezione dei Padri che, guardando all’esperienza dell’esodo e dell’esilio, leggono la necessità per la Chiesa di essere come la tenda mobile nel deserto, da smontare, rimontare e “allargare” lungo il cammino (cfr Is 54,2). Il primo effetto dello slancio evangelizzatore e sinodale dovrà essere recuperare fiducia nello Spirito Santo che guida i diversi cammini ecclesiali, apre nuove comprensioni del contenuto della Rivelazione [22], distoglie dalla rigidità delle formule e delle strutture: meglio comunità inquiete, prossime «agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti» [23], che luoghi a chiusura stagna [24].
6. Perché questo sia possibile, è necessario valorizzare la comune dignità battesimale, anche tramite istituzioni, strutture e organismi rinnovati. È compito essenziale del vescovo garantire uno spazio aperto a tutti, dove ciascuno trovi posto, abbia la possibilità di prendere la parola, sentendosi ascoltato e imparando ad ascoltare. Scrutando i segni dei tempi [25], il discernimento spirituale permetterà di riconoscere nuove esigenze e di favorire più larghe e inclusive soggettività pastorali, estendendo la partecipazione e la condivisione delle responsabilità: «camminare insieme scopre come sua linea piuttosto l’orizzontalità che la verticalità. La Chiesa sinodale ripristina l’orizzonte da cui sorge il sole Cristo: innalzare monumenti gerarchici vuol dire coprirlo. I pastori camminano con il popolo» [26].
7. La riorganizzazione del Vicariato tiene conto delle molte e diverse realtà ecclesiali presenti nell’Urbe, oltre che della situazione sociale ed economica delle persone e delle famiglie che la abitano o che attorno ad essa gravitano.
Alla Chiesa di Roma appartengono a proprio titolo i membri del Collegio Cardinalizio ai quali spetta di eleggere, a norma di diritto, il Vescovo di Roma. Qui hanno sede le Istituzioni della Curia Romana, delle quali si avvale la Santa Sede per l’esercizio delle sue funzioni universali. Vi si trovano inoltre gli organi di governo di un gran numero di Istituti di Vita consacrata e Società di Vita apostolica, comunità deputate alla formazione dei ministri ordinati, qualificate, antiche e più recenti, istituzioni culturali della Chiesa e gli uffici centrali di diverse organizzazioni cattoliche internazionali. Roma è altresì la sede primaziale d’Italia e la sede della Conferenza Episcopale Italiana, nonché di varie organizzazioni apostoliche nazionali. A Roma studia e vive un elevato numero di presbiteri, di religiosi e di cristiani laici provenienti dalle varie parti del mondo: la loro presenza e la loro attività – se ben coordinate a fronte di esigenze umane, spirituali e pastorali – arricchiscono la vita cristiana di Roma con l’apporto di diverse spiritualità ed esperienze. Roma presenta anche tutte le caratteristiche proprie della capitale di uno Stato moderno, nella quale si riflettono come in uno specchio globale i problemi e le difficoltà dell’intera Nazione, dell’Europa e del mondo. Quale sede delle principali istituzioni nazionali, e di organismi internazionali, e centro culturale, sociale e politico di primaria importanza, essa contribuisce a creare nei suoi abitanti particolari esigenze.
8. Un numero rilevante di persone e di famiglie che abitano i diversi quartieri della città di Roma, non solo le periferie, è gravato da pesanti difficoltà economiche, sociali, psicologiche e sanitarie. L’invecchiamento della popolazione, la crisi demografica, la presenza di persone senza fissa dimora, sono conseguenza di scelte poco avvedute, oltre che sintomo delle fatiche e delle incertezze del nostro tempo. I cristiani di Roma, e in particolare coloro ai quali sono affidati incarichi e responsabilità pastorali, siano consapevoli di dover svolgere la loro missione in un contesto nel quale molte persone si trovano a vivere situazioni di grande sofferenza.
Particolare impegno deve riversarsi nell’accoglienza dei tanti rifugiati e migranti perché la Chiesa di Roma sia, per tutte le altre Chiese, testimone del fatto che nessuno deve essere escluso: «le tue porte saranno sempre aperte» (Is 60, 11). Attraverso programmi pastorali e sociali mirati va riconosciuto, sostenuto e valorizzato il contributo che ciascuno può dare al bene di tutti.
9. Per la sua storia singolare, Roma custodisce un patrimonio artistico unico, fiorito in gran parte nel contesto dell’esperienza della fede cristiana. La città è meta di pellegrinaggi religiosi e conosce ingenti flussi turistici. La Chiesa di Roma, attraverso i suoi organismi pastorali, dovrà prendersi cura anche delle persone che a Roma cercano testimonianze di autentica bellezza e di una ricca storia cristianamente connotata, ma pure debitrice verso altre tradizioni e culture.
10. Per la sua stessa singolare vocazione, alla Chiesa che è a Roma non può non stare particolarmente a cuore il cammino verso la piena e visibile unità dei cristiani. L’intento ecumenico, che non dipende da scelte o iniziative contingenti ma dalla stessa volontà di Cristo, dalla fede in Lui e dal Battesimo che accomuna i cristiani, rappresenta un impegno prioritario della diocesi. Esso va alimentato con la conoscenza reciproca, la carità vicendevole, lo scambio dei doni, la collaborazione con le sorelle ei fratelli di altre Confessioni cristiane.
11. La Chiesa di Roma, fedele all’insegnamento del Concilio Vaticano II, continuerà a promuovere e a favorire l’amicizia e il dialogo con la Comunità ebraica romana, una delle più antiche presenti nel mondo.
12. La presenza di tante persone, famiglie e comunità appartenenti a diverse tradizioni religiose richiede anche alla Chiesa di Roma una particolare attenzione al dialogo interreligioso, evitando proselitismi senza rinunciare a una gioiosa testimonianza della fede trasmessa dagli apostoli e della carità cristiana.
13. La memoria viva dei missionari che nel corso dei secoli sono partiti dalla Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo per annunziare il Vangelo in ogni parte della Terra, sollecita in tutta la Diocesi e in ogni fedele di Roma l’apertura alla missio ad gentes, per rendere testimonianza della carità universale che la anima e che anima la missione apostolica del proprio Vescovo, Pastore Universale della Chiesa.
14. Alla luce di queste considerazioni è bene richiamare alcuni dei più gravi e urgenti impegni, già in parte segnalati dalla Costituzione Apostolica Ecclesia in Urbe, che attendono la Chiesa di Roma e sollecitano l’azione pastorale del Vicariato e di ogni componente diocesana. Essi sono: l’annuncio del Vangelo e la testimonianza della carità verso ogni abitante della Città e in ogni ambiente; la promozione di uno stile sinodale e di pratiche sinodali, così da favorire l’ascolto, la partecipazione, la corresponsabilità, e la missione di tutti i battezzati; la cura delle vocazioni al ministero ordinato e alle diverse forme di vita consacrata, accompagnando il discernimento con una formazione evangelicamente umanizzante dei candidati; l’ascolto e il sostegno ai ministri ordinati, favorendo periodiche occasioni di preghiera e riflessione comuni; il rinnovamento delle modalità di presenza parrocchiale nelle diverse zone della città, perché sia, al contempo, ospitale e in uscita verso chi è lontano; l’amministrazione dei sacramenti, assicurando la formazione continua e il confronto con i ministri ordinati e i catechisti; la pastorale familiare e giovanile di fronte all’infragilirsi dei legami e alla crescente incredulità; l’attenzione da rivolgere agli anziani, valorizzando il patrimonio delle esperienze e nella sollecitudine per i loro bisogni; la vicinanza alle persone sole, ai malati e ai carcerati; l’impegno nell’ambito della cultura e delle comunicazioni, perché il pensiero e le relazioni possano nutrirsi di Vangelo; la pastorale della mobilità umana, di fronte alla globalizzazione dell’indifferenza, assicurando alle comunità straniere luoghi di culto e di incontro per sentirsi a casa lontano da casa, e, insieme, favorendo la graduale integrazione; l’impegno sociale e la testimonianza della carità verso le vecchie e nuove povertà di cui soffrono tante persone e famiglie nella città. Particolare attenzione deve essere rivolta al discernimento della vocazione al diaconato permanente, e alla formazione nella prospettiva di una effettiva corresponsabilità pastorale, e per il servizio della carità. Bisogna, inoltre, assicurare la continua formazione di catechisti, lettori, accoliti e di altre figure ministeriali, per dare piena espressione dei doni battesimali; insistere nell’incontro ecumenico e nel dialogo interreligioso; prestare attenzione a quanti non hanno una fede, ma sono portatori delle domande che sfidano le nostre autoreferenzialità; tenere presente la necessità della ristrutturazione delle chiese e la costruzione delle nuove parrocchie, in particolare nelle periferie della città, armonizzando bellezza, sobrietà e sostenibilità ambientale ed economica, e assicurando strutture a servizio dell’attività pastorale e del quartiere. Chiedo, infine, di vigilare sulla gestione economica, perché sia prudente e responsabile, confidando sempre nella provvidenza divina, e condotta in coerenza con il fine che giustifica il possesso di beni da parte della Chiesa, sacramento di Cristo povero (cfr Fil 2, 5-8), a sostegno dell’attività pastorale e della carità.
15. Poiché ad ogni ufficio nel popolo di Dio sono collegati comportamenti e impegni corrispondenti alla sua natura, nel disporre questa nuova Costituzione per il Vicariato, di fronte a un «cambiamento epocale» [27] che tutto e tutti coinvolge, auspico che esso sia principalmente un luogo esemplare di comunione, dialogo e prossimità, accogliente e trasparente a servizio del rinnovamento e della crescita pastorale della Diocesi di Roma, comunità evangelizzatrice, Chiesa sinodale, popolo testimone credibile della misericordia di Dio. E chiedo a quanti ne fanno parte che, nell’adempimento della loro missione, facciano proprio lo sguardo di Gesù (cfr Lc 19, 5), che insegna a guardare dal basso. Lui che «si è abbassato fino a lavarci i piedi», riassumendo così «l’intera storia della salvezza» [28].
A questo scopo si dovranno osservare i principi e le norme qui di seguito riportati che sostituiscono quelli finora vigenti, derogando per quanto necessario a tutte le disposizioni generali e particolari di documenti antecedenti.
Titolo I
PRINCIPI ORIENTATIVI
Art. 1
Ogni attività svolta nell’ambito del Vicariato di Roma, a qualsiasi livello e con qualsiasi grado di responsabilità, è sempre per sua natura pastorale, orientata secondo lo stile sinodale alla realizzazione del mistero della salvezza per la Chiesa di Cristo che è in Roma, e favorisce così quell’esemplarità nella missione, nel primato della carità e nell’annuncio della misericordia divina, di cui questa Chiesa particolare di origine apostolica è debitrice all’intera Chiesa cattolica e alle donne e agli uomini del mondo.
Art. 2
Il fine di ogni attività svolta dagli Uffici del Vicariato di Roma è quello di sostenere l’annuncio del Vangelo, seguendo gli indirizzi del programma pastorale diocesano. Ponendosi al servizio di tutti i soggetti e di tutte le realtà ecclesiali, in specie delle parrocchie, ogni Ufficio è coinvolto nell’impegno a far crescere – mediante un’assidua opera di ascolto, formazione e coordinamento – la partecipazione nelle responsabilità di tutti i battezzati, la comunione e l’unità pastorale, in vista di un più incisivo e permanente impegno missionario nella Città e nel Mondo.
Art. 3
Pur nella distinzione dei compiti e nella responsabilità propria di ciascuno, tutti coloro che lavorano a qualsiasi titolo negli Uffici del Vicariato dell’Urbe, scelti in base a pietà, competenza, zelo ed esperienza pastorale, prestino la loro valida collaborazione in spirito di servizio, guardando alladiaconiadi Cristo che è venuto a servire e non ad essere servito.
Art. 4
I singoli Uffici, pur rispondendo a peculiari finalità, nel rispetto delle competenze di ciascuno, avranno fra loro unità e stretta coordinazione di indirizzi, di scelte e di attività, al fine di realizzare un’effettiva sinodalità, per una organica e fruttuosa azione pastorale, secondo gli orientamenti diocesani, i quali dovranno essere sempre frutto dell’ascolto e della corresponsabilità dei battezzati.
Art. 5
La vitalità degli Uffici deve essere assicurata anche mediante un’integrazione vicendevole e, ove possibile, mediante un opportuno avvicendamento del personale direttivo che viene nominato per un quinquennio. Qualora il Consiglio Episcopale ritenesse opportuna una conferma, la proroga potrà essere concessa solo per un altro periodo di cinque anni. Per una più efficace mediazione con le comunità ecclesiali presteranno la loro collaborazione, anche a tempo parziale e secondo la loro specifica competenza, presbiteri, diaconi, religiose, religiosi, laiche e laici scelti dai diversi ambienti pastorali.
Art. 6
Da parte di tutti dovrà esserci l’impegno di una costante personale assiduità nello svolgimento dei propri compiti e di un progressivo aggiornamento, nonché un concreto inserimento nella vita e nell’azione pastorale diocesana; e da parte dei presbiteri anche un’attiva partecipazione alla cura d’anime.
Art. 7
Nel nuovo Regolamento Generale per il personale del Vicariato di Roma che dovrà essere da me approvato, sarà contenuta la normativa circa le competenze degli Uffici, le procedure da applicare, le funzioni e le attività del personale in servizio presso il medesimo Vicariato, sotto il profilo organizzativo, disciplinare ed economico.
Titolo II
STRUTTURA CENTRALE DEL VICARIATO
Art. 8
§1 - Il Vicariato di Roma, Organo della Santa Sede, dotato di personalità giuridica ed amministrazione propria, svolge la funzione di Curia diocesana caratterizzata dalla peculiare natura della Diocesi di Roma.
§2 - La sua configurazione giuridica di Organo della Santa Sede lo rende soggetto alle norme del diritto canonico universale, nonché a quelle applicabili alle Istituzioni della Curia romana. Si applicano al Vicariato di Roma le norme vigenti nello Stato della Città del Vaticano per ciò che riguarda il Palazzo Lateranense e agli altri immobili, indicati nel Trattato Lateranense, di cui il Vicariato abbia la disponibilità. Si applica la normativa italiana per tutte le altre fattispecie.
Art. 9
Nell’ambito della Diocesi di Roma, i fedeli che si trovano nel territorio della Città del Vaticano sono soggetti alla giurisdizione dell’Arcipretepro temporedella Basilica Vaticana, mio Vicario Generale per la Città del Vaticano.
Art. 10
L’esteso impegno che richiede il governo della Chiesa universale mi rende necessario un aiuto nella cura della Diocesi di Roma. Per questo motivo nomino un Cardinale come mio ausiliare e Vicario Generale (Cardinale Vicario), che a mio nome e per mio mandato, avvalendosi della collaborazione degli altri miei Vescovi Ausiliari, tra i quali scelgo il Vicegerente, esercita il ministero episcopale di magistero, santificazione e governo pastorale per la Diocesi di Roma con potestà ordinaria vicaria nei termini da me stabiliti. Egli è giudice ordinario della Diocesi di Roma. Il suo ministero non si estende alla Città del Vaticano.
Art. 11
Il Cardinale Vicario provvederà a informarmi periodicamente e ogniqualvolta lo riterrà necessario circa l’attività pastorale e la vita della Diocesi. In particolare, non intraprenderà iniziative importanti o eccedenti l’ordinaria amministrazione senza aver prima a me riferito.
Art. 12
Il Cardinale Vicario è il legale rappresentante della Diocesi di Roma e del Vicariato di Roma.
Art. 13
Il Cardinale Vicario non cessa dal suo Ufficio nella vacanza della Sede Apostolica.
Art. 14
§1 - Il Vicegerente, mio Vescovo Ausiliare con potestà ordinaria vicaria nei termini da me stabiliti, coadiuva il Cardinale Vicario, coordina l’amministrazione interna della Curia diocesana.
§2 - Il Vicegerente dirige gli uffici che compongono il Servizio della Segreteria Generale del Vicariato, come indicato nell’art. 33. Il Vicegerente ha il compito di moderare gli Uffici del Vicariato nell’esercizio delle loro funzioni, convocare mensilmente la riunione dei Direttori di tutti gli Uffici del Vicariato, fissare criteri per una corretta applicazione del principio dell’interlocuzione unica nei rapporti tra il Vicariato e le altre Autorità, curare che i dipendenti del Vicariato svolgano fedelmente i compiti loro affidati.
§3 - Esercita i poteri propri del Cardinale Vicario quando questi sia impedito o assente o l’Ufficio del medesimo sia vacante, avendo cura di sottopormi le questioni di maggior rilevanza.
Art. 15
L’Ufficio del Vicegerente non cessa durante la vacanza della Sede Apostolica.
Art. 16
§1 - I Vescovi Ausiliari sono miei Vicari episcopali e hanno potestà ordinaria vicaria nel Settore territoriale per cui sono stati da me nominati.
§2 - Essi hanno la facoltà ordinaria, in tutta la Diocesi, di celebrare i sacramenti ed i sacramentali nonché di assistere ai matrimoni. Hanno altresì tutte le facoltà che saranno loro conferite con mio decreto o con decreto del Cardinale Vicario previo mio consenso. Nel caso delle Sacre Ordinazioni, sono soggetti al disposto dei cann. 1015-1017 C.I.C.
§3 - Alle facoltà di cui al paragrafo precedente si applica il can. 409 § 2 C.I.C.
Art. 17
Per garantire una linea di amministrazione sana e prudente e il coordinamento tra le potestà ordinarie vicarie (prima verifica di un’effettiva sinodalità), quando concomitanti e concorrenti, afferenti a un determinato territorio, si applica ciò che è disposto dal can. 65 C.I.C.
Art. 18
Il Cardinale Vicario, il Vicegerente, i Vescovi Ausiliari sono da me nominati a tempo indeterminato e cessano dall’ufficio con mio provvedimento.
Art. 19
§1 - I Vescovi Ausiliari per i Settori territoriali in cui è articolata la Diocesi di Roma, in forza della potestà ordinaria vicaria di cui godono prendono le opportune decisioni pastorali e amministrative riguardo al proprio territorio con attento discernimento e, dopo aver sentito il parere degli altri membri del Consiglio Episcopale (cfr art. 21), in accordo con il Cardinale Vicario, compiono gli atti amministrativi di loro competenza.
§2 - Quando si presenta la necessità di provvedere a un nuovo parroco, il Vescovo Ausiliare del Settore territoriale di sua competenza, dopo aver verificato le condizioni della parrocchia, le sue esigenze, e il lavoro svolto dal Parroco o dal Viceparroco da sostituire, ascoltato il Consiglio Pastorale parrocchiale interessato, relaziona al Consiglio Episcopale ove si procede al confronto riguardo ai presbiteri che nella Diocesi si ritengono adatti all’ufficio. Dei candidati debbono essere valutate anche le caratteristiche spirituali, psicologiche, intellettuali, pastorali, e l’esperienza compiuta nell’eventuale precedente servizio. Si dovrà, per questo, raccogliere il parere dei formatori, nel caso di candidati più giovani, e dei vescovi che ne conoscono la personalità e le esperienze pregresse. Il Cardinale Vicario, compiuto l’iter, mi sottopone per l’eventuale nomina i candidati all’ufficio di Parroco, e nomina i Viceparroci.
Art. 20
In vista delle ordinazioni diaconali e presbiterali per la Diocesi di Roma si dovrà sottoporre al Consiglio Episcopale una relazione disposta dal Vescovo Delegato ai Seminari, sentito il Rettore e l’équipe formativa del Seminario che ne ha curato la formazione. Il Cardinale Vicario mi sottopone i candidati per l’eventuale ammissione agli Ordini sacri, ottenuto il consenso del Consiglio Episcopale.
Titolo III
ORGANI DELLA SINODALITÀ A SERVIZIO DELLA MISSIONE DELLA DIOCESI DI ROMA
Art. 21
§1 - Il Consiglio Episcopale, organo primo della Sinodalità, è il luogo apicale del discernimento e delle decisioni pastorali e amministrative riguardante la Diocesi e il Vicariato di Roma.
§2 - Il Consiglio Episcopale, che si riunisce almeno tre volte al mese, è da me presieduto, o, in mia assenza, dal Cardinale Vicario, ed è composto dal Vicegerente e dai Vescovi Ausiliari. Mi deve essere inviato quanto prima l’ordine del giorno di ogni riunione.
§3 - Il Consiglio Episcopale esprime il suo parere o dà il consenso nei casi stabiliti nella presente Costituzione Apostolica. Il Cardinale Vicario nella sua funzione di coordinamento della pastorale diocesana agisce sempre in comunione con il Consiglio Episcopale, per cui si discosti dal suo parere concorde solo dopo aver valutato la questione con me.
§4 - Il Consiglio Episcopale, individuate particolari esigenze pastorali, sentite le indicazioni del Vescovo Ausiliare responsabile del Settore territoriale o pastorale, e dei Direttori degli Uffici competenti, esprime il suo consenso alla nomina, da parte del Cardinale Vicario, dei cappellani, dei rettori delle chiese e dei responsabili dei servizi pastorali.
§5 - Delle riunioni del Consiglio Episcopale viene redatto un verbale dal Vescovo Ausiliare con funzione di Segretario, designato all’inizio del Consiglio, che mi deve essere inviato, e da conservare in apposita sezione dell’Archivio generale diocesano.
Art. 22
§1 - Il Consiglio Episcopale consulta, quali organi sinodali, il Consiglio Pastorale Diocesano, il Collegio dei Consultori, il Consiglio dei Prefetti e il Consiglio Presbiterale. L’elaborazione e la verifica del programma pastorale diocesano, nonchè la formulazione delle linee direttive dell’immediata azione pastorale da parte del Consiglio Episcopale, debbono essere approvate dal Cardinale Vicario e da me ratificate.
§2 - Le riunioni del Consiglio Pastorale Diocesano, del Collegio dei Consultori, del Consiglio dei Prefetti e del Consiglio Presbiterale, sono presiedute dal Cardinale Vicario, e vi partecipano il Vicegerente e i Vescovi Ausiliari. Il Segretario, designato all’inizio di ciascun Consiglio, redige un verbale da conservare in apposita sezione dell’Archivio generale diocesano, e per la materia che li riguarda, vanno informati i Direttori degli Uffici del Vicariato, laddove non siano membri degli stessi Consigli.
Art. 23
§1 - Il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, Organo della Curia Diocesana ai sensi dei canoni 492 e ss. C.I.C., è presieduto dal Cardinale Vicario o dal Vicegerente, ed è retto da un proprio regolamento da me approvato. Tale Consiglio mi coadiuva nell’ambito dell’amministrazione economica della Diocesi. È suo compito tradurre le indicazioni di natura pastorale in concrete disposizioni economiche e finanziarie. Predispone ogni anno il preventivo della gestione economica della Diocesi di Roma, e approva il rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite da sottoporre alla mia approvazione definitiva. Ha, inoltre, il compito di valutare attentamente le richieste di contributo presentate dalle Parrocchie e Rettorie, che esuberano dall’amministrazione ordinaria affidata ai Vescovi Ausiliari di Settore, e dagli altri Enti diocesani, e di indicare criteri di trasparenza nella gestione dei fondi.
§2 - Il Cardinale Vicario chiede il parere o il consenso del Consiglio ai sensi della normativa canonica.
§3 - Sono membri di diritto del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici il Vicegerente, un Vescovo Ausiliare eletto dagli altri nel Consiglio Episcopale, il Direttore dell’Ufficio Amministrativo e il Direttore dell’Ufficio Giuridico. Sono nominati dal Cardinale Vicario, con il consenso del Consiglio Episcopale e previa mia approvazione, tre membri laici, uomo o donna, esperti in economia, diritto civile e diritto canonico, nonché eminenti per integrità.
Art. 24
Ove non fosse ancora costituito, ogni parrocchia dovrà dotarsi obbligatoriamente del Consiglio Pastorale Parrocchiale, organismo ordinario della comunione ecclesiale, del discernimento comunitario e della corresponsabilità. Esso, nella sua varietà di membri, ministeri e carismi, ha il compito di progettare, accompagnare, sostenere e verificare l’attività pastorale della comunità parrocchiale. Inoltre, si costituiscano, con le medesime finalità allargate, i Consigli Pastorali di Prefettura e di Settore, assicurandosi di dare voce a tutte le rappresentanze del popolo di Dio. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale sarà presieduto dal Parroco, quello di Prefettura dal Prefetto, e quello di Settore dal Vescovo Ausiliare. I consigli pastorali sono composti da membri d’ufficio, membri eletti e membri cooptati che operano nella pastorale parrocchiale, di Prefettura e di Settore, secondo quanto stabilito nei rispettivi Statuti, approvati dal Cardinale Vicario col consenso del Consiglio Episcopale. Si abbia cura di convocarli almeno due volte l’anno.
Titolo IV
UFFICI, SERVIZI E ORGANI GIUDIZIARI DEL VICARIATO
Art. 25
Il Vicariato o Curia diocesana di Roma si articola in Uffici, Servizi e Organi giudiziari.
Art. 26
Ogni Ufficio, oltre al Direttore, può avere un Vice Direttore e uno o più addetti, tutti da scegliere, tenendo conto di rappresentare le diverse espressioni, ministeri e carismi del popolo di Dio, per provata fede, spirito di servizio, competenza, esperienza pastorale.
Art. 27
Tutti i Direttori e i Vice Direttori sono nominati dal Cardinale Vicario col consenso del Consiglio Episcopale, previa mia approvazione, per un quinquennio (cfr. art. 5).
Art. 28
Il Cancelliere ha le competenze previste dal Codice di Diritto Canonico e dirige l’Ufficio di Cancelleria. È nominato per un quinquennio e può essere riconfermato solo per un ulteriore mandato.
Art. 29
L’Economo, distinto dal Direttore dell’Ufficio amministrativo, ha le competenze previste dal Codice di Diritto Canonico. È nominato per un quinquennio e può essere riconfermato solo per un ulteriore mandato.
Art. 30
Per il conferimento, nel Vicariato, di ulteriori incarichi al Cancelliere, all’Economo, ai Direttori e Vice Direttori, il Cardinale Vicario deve aver ottenuto il consenso del Consiglio Episcopale e la mia previa autorizzazione.
Art. 31
Presso il Vicariato di Roma è istituita come organo di controllo interno, una Commissione Indipendente di Vigilanza, con un proprio Regolamento da me approvato, composta da sei membri, da me nominati, di attestata competenza legale, civile e canonica, finanziaria e amministrativa, al di fuori di possibili conflitti di interesse, per la durata di un triennio, che una volta l’anno relazioni a me dopo essersi riunita a cadenza mensile, e aver verificato l’andamento amministrativo, economico e di lavoro del Vicariato. I membri della Commissione potranno essere riconfermati per un solo altro mandato, anche consecutivo.
Art. 32
Presso il Vicariato di Roma il Cardinale Vicario nomina il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) della Diocesi di Roma, con pari livello dei Direttori degli Uffici, per la durata di un quinquennio. Egli potrà essere riconfermato solo per un ulteriore quinquennio, anche consecutivo.
Art. 33
Per rispondere alle esigenze della Diocesi di Roma, in conformità ai principi e alle norme di cui sopra, sono istituiti nel Vicariato i seguenti Uffici, raggruppati nei diversi ambiti e servizi pastorali e amministrativi, posti sotto il coordinamento dei rispettivi Vescovi Ausiliari, da me nominati agli specifici ambiti e servizi, in qualità di Vicario Episcopale:
Ambito della formazione cristiana
Ufficio per la formazione liturgica e la celebrazione dei Sacramenti
Ufficio catecumenato
Ufficio catechesi
Ambito per la cura del diaconato, del clero, e della vita religiosa
Ufficio per le vocazioni
Ufficio per il diaconato
Ufficio per il clero
Ufficio per la formazione permanente del clero
Ufficio per la vita consacrata
Ambito per la cura delle età e della vita
Ufficio per la pastorale familiare
Ufficio per la pastorale giovanile
Ufficio per la pastorale degli anziani e dei malati
Ufficio per la pastorale cimiteriale
Ambito dell’educazione
Ufficio per la pastorale scolastica e l’insegnamento della religione
Ufficio scuola cattolica
Ufficio per la pastorale universitaria
Ambito della Diaconia della Carità
Ufficio della «Caritas» diocesana
Ufficio per la pastorale sanitaria
Ufficio per la pastorale carceraria
Ambito della Chiesa ospitale e «in uscita»
Ufficio per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso e i nuovi culti
Ufficio Cultura
Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese
Ufficio per le aggregazioni laicali e le confraternite
Ufficio Migrantes per la pastorale della mobilità umana
Ufficio per la pastorale sociale, del lavoro e della custodia del creato
Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport
Ufficio per la pastorale del pellegrinaggio - Opera Romana Pellegrinaggi
Ambito dell’Amministrazione dei beni
Ufficio Amministrativo
- sezione affari interni
- sezione affari esterni
Ufficio per l’edilizia del culto
- sezione affari interni
- sezione affari esterni
Ufficio del patrimonio, la cui competenza consiste nel censimento delle proprietà immobiliari a reddito e dei relativi contratti in uso e scadenza
Ambito giuridico
Ufficio Matrimoni e disciplina dei Sacramenti
Ufficio di Cancelleria
- sezione affari interni
- sezione affari esterni
Ufficio giuridico
- sezione affari interni
- sezione affari esterni
Servizio della Segreteria generale
Ufficio di segreteria
Ufficio di comunicazioni sociali
Ufficio affari informatici- Centro elaborazione dati
Ufficio dell’Archivio generale diocesano
Ufficio dell’Archivio storico diocesano
Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, che riferisce al Consiglio Episcopale per il tramite del Vescovo Ausiliare da me nominato.
Art. 34
Ciascun Ufficio, per le materie su cui non ha competenza, dovrà rivolgersi agli Uffici del Vicariato competenti nella specifica materia. Solo in assenza di tale competenza presso il Vicariato stesso, il Cardinale Vicario, previo consenso del Consiglio Episcopale, darà facoltà di rivolgersi a soggetti esterni.
I soggetti esterni che collaborano con il Vicariato si relazionano con il Direttore dell’Ufficio competente per materia, e al quale l’opera prestata dovrà essere d’aiuto.
Art. 35
§1 - Per il necessario adeguamento delle strutture alle esigenze pastorali, il Cardinale Vicario, col consenso del Consiglio Episcopale e la mia approvazione, può costituire nuovi Uffici pastorali e modificare o sopprimere quelli esistenti.
§2 - Il Cardinale Vicario, sentito il Consiglio Episcopale, può costituire Commissioni diocesane con carattere consultivo, che nella loro attività fanno riferimento agli Uffici competenti in materia.
§3 - Il Cardinale Vicario, sentito il Consiglio Episcopale può istituire Sezioni interne a un Ufficio, per svolgere specifiche competenze, purché le stesse afferiscano esclusivamente a quello stesso Ufficio.
Titolo V
I TRIBUNALI
Art. 36
Presso il Vicariato di Roma sono costituiti due distinti Tribunali:
- il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma,
- il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio.
Art. 37
§1 - Il Cardinale Vicario, in virtù della potestà ordinaria vicaria che esercita in nome del Sommo Pontefice, è giudice ordinario della Diocesi di Roma e Moderatore dei Tribunali.
§2 - Il Vicegerente di Roma esercita la potestà propria del Cardinale Vicario sui Tribunali nel caso di impedimento o di assenza del medesimo, o qualora l’Ufficio resti vacante.
Art. 38
I singoli Tribunali sono costituiti dal Vicario Giudiziale, da un numero conveniente di Vicari Giudiziali aggiunti, da Giudici, da Promotori di Giustizia e Difensori del Vincolo, dal Cancelliere, da un congruo numero di Notari e dal personale ausiliario.
Art. 39
§1 - I Vicari Giudiziali dei suddetti Tribunali sono da me nominati per un quinquennio e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi. Per il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma la nomina avverrà su presentazione del Cardinale Vicario; per il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio avverrà su presentazione del Cardinale Vicario, previo consenso delle Diocesi che aderiscono ad esso.
§2 - I Vicari Giudiziali aggiunti ed i Giudici sono nominati dal Cardinale Vicario, col consenso del Consiglio Episcopale, previa mia approvazione, per un quinquennio, e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi. Nel caso di nomina per il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio, il Cardinale Vicario conferirà l’Ufficio udita anche le Diocesi che aderiscono ad esso.
§3 - I Promotori di Giustizia, i Difensori del Vincolo, i Cancellieri, i Notari e gli altri addetti sono tutti nominati dal Cardinale Vicario, con il consenso del Consiglio Episcopale. Nel caso di nomina dei Promotori di Giustizia e dei Difensori del Vincolo per il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio, il Cardinale Vicario conferirà l’Ufficio udite anche le Diocesi che aderiscono ad esso.
Art. 40
§1 - Salvo il prescritto del can. 1490 C.I.C., nei suddetti Tribunali fungono da Patroni e Procuratori delle parti nelle cause matrimoniali coloro che, iscritti all’Albo dei Procuratori e degli Avvocati del Tribunale della Rota Romana, sono stati approvati dal Cardinale Vicario, sentito il parere del Consiglio Episcopale.
§2 - Altri Patroni e Procuratori, compresi quelli iscritti negli elenchi degli altri Tribunali ecclesiastici, possono assumere il patrocinio solo se approvati nei singoli casi dal Cardinale Vicario.
§3 - Possono fungere da Periti coloro che sono stati ammessi dal Cardinale Vicario con suo decreto, ottenuto il consenso del Consiglio Episcopale.
Art. 41
§1 - Il Vicario Giudiziale esercita l’autorità amministrativa, disciplinare ed economica sul proprio Tribunale ed è tenuto a renderne conto al Moderatore.
§2 - Ogni Tribunale è dotato di una propria amministrazione.
§3 - I Tribunali si atterranno, per quanto compatibile con la loro condizione giuridica, alle disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana in materia di regime amministrativo e di regolamentazione dell’attività di patrocinio.
Art. 42
Il Vicario Giudiziale di ogni Tribunale presenta il regolamento interno del proprio Tribunale al Cardinale Vicario che lo approva con suo decreto, udite anche le Diocesi che accedono ad esso quando si tratti del regolamento per il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità del matrimonio. Tale regolamento, complementare a quanto in materia già prevedono il Codice di diritto canonico e le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana di cui all’articolo precedente, deve stabilire i criteri per l’attività amministrativa disciplinare ed economica del Tribunale.
Art. 43
§1 - Il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma, retto dai cann. 1419-1437 C.I.C., ha competenza nelle cause che il Codice attribuisce al Tribunale diocesano di primo grado, eccetto le cause di nullità di matrimonio.
§2 - Il Tribunale Ordinario tratta altresì le cause dei Santi, in conformità alle disposizioni speciali emanate dalla Santa Sede, le cause di dispensa «super rato et non consummato», le cause di scioglimento del vincolo «in favorem fidei».
§3 - Da questo Tribunale si appella al Tribunale della Rota Romana.
Art. 44
§1 - Il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio ha competenza sulle cause di nullità di matrimonio delle Diocesi che accedono ad esso.
§2 - Da questo Tribunale si appella al Tribunale della Rota Romana.
Art. 45
Le cause che erano devolute al Tribunale di Appello del Vicariato di Roma sono trattate e decise dal Tribunale della Rota Romana.
Stabilisco che questa Costituzione Apostolica sia promulgata mediante pubblicazione su L’Osservatore Romano, entri in vigore il 31 gennaio 2023, e venga inserita successivamente nel Commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis. Con essa sono revocate tutte le facoltà speciali delegate precedentemente, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione. Stabilisco inoltre che con l’entrata in vigore della presente Costituzione Apostolica sia abrogata la vigente Costituzione Apostolica Ecclesia in Urbe.
Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il 6 gennaio 2023, Solennità dell’Epifania del Signore, decimo di Pontificato.
FRANCESCO
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[1] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 22.
[4] Cfr PAOLO VI, Allocuzione per l’ultima Sessione Pubblica del Concilio Ecumenico Vaticano II (7 dicembre 1965).
[5] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 1.
[6] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, 1.
[7] Cfr FRANCESCO, Discorso in occasione della commemorazione del 50º anniversario dell’Istituzione del Sinodo dei Vescovi (17 ottobre 2015).
[8] Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 469.
[9] FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 27.
[11] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 26.
[12] GREGORIO MAGNO, Epistola VIII, 30, PL 77, 933 C.
[13] FRANCESCO, Discorso in occasione del Convegno ecclesiale della Chiesa italiana, Firenze, 10 novembre 2015.
[14] Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 231-233.
[16] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 1.
[18] AMBROGIO, I sei giorni della creazione, IV.
[19] Cfr FRANCESCO, Discorso ai fedeli della Diocesi di Roma (18 settembre 2021).
[20] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 1.
[21] Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 20-24.
[22] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Dei Verbum, 8.
[23] Cfr FRANCESCO, Discorso in occasione del Convegno ecclesiale della Chiesa italiana, Firenze, 10 novembre 2015.
[24] Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 49.
[25] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, 4.
[26] Cfr FRANCESCO, Discorso ai fedeli della Diocesi di Roma (18 settembre 2021).
[27] Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 52.
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